skin adv

#futsal, ricorso inammissibile: la Riforma Bergamini è un dato di fatto sportivo

 28/09/2022 Letto 1619 volte

Categoria:    Vari
Autore:    Redazione
Società:    VARIE





I ricorsi contro la Riforma Bergamini hanno dato tutti esito negativo. Tutti. Perfino quello dell'ultimo grado, in ambito sportivo, il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Prima Sezione, lo ha dichiarato inammissibile.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 54/2022, presentato, in data 22 luglio 2022, dal sig. Carlos Augusto Dos Santos Da Silva contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), la Divisione Calcio a Cinque FIGC-LND, nonché nei confronti del sig. Andrea Bastini e della S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque s.r.l., con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0096/CFA/2021-2022 del 22 giugno 2022, notificata al suddetto istante in pari data, nella parte in cui l'Organo di secondo grado, pur avendo, a superamento della impugnata pronuncia del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n.0144/TFN-SD/2021-2022 del 12 maggio 2022, riconosciuto ammissibile il ricorso proposto in primo grado dal suddetto calciatore, ha respinto nel merito il gravame dello stesso avverso la delibera del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque, assunta nella riunione del 14 febbraio 2022 e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 772 del 15 febbraio 2022, con la quale sono state introdotte molteplici e significative modifiche alle disposizioni in tema di Limiti di Partecipazione dei Calciatori/Calciatrici alle gare dei Campionati Nazionali di Calcio a 5 di Serie A, A2 e B Maschile e di Serie A ed A2 Femminile per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, nonché per la cancellazione e/o caducazione di qualsiasi atto alla stessa prodromico, pregresso, presupposto, preliminare, contestuale e/o successivo (qualora esistente ed anche incognito), ivi compresi lo stralcio del verbale della riunione de qua afferente a tale materia, consultabile sul sito web della Divisione medesima a decorrere dal 25 febbraio 2022, e la definizione della categoria degli atleti "formati" in Italia, in essa espressamente contenuta e costituente parte integrante della delibera in parola. Dichiara inammissibile il ricorso. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Divisione Calcio a Cinque FIGC-LND. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 settembre 2022.

Redazione C5Live

 



COPIA SNIPPET DI CODICE











-->