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Lazio in zona arancione, spostamenti per allenamenti con autocertificazione

 19/01/2021 Letto 978 volte

Categoria:    Vari
Autore:    Ufficio Stampa
Società:    VARIE





In considerazione della nuova classificazione del territorio della Regione Lazio nello scenario di tipo 3 (zona arancione), si riporta di seguito stralcio del DPCM del 14 gennaio del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito a quanto previsto all’Art.1 comma 10 lettera f) relativamente alle disposizioni per l’attività sportiva di base e l’attività motoria svolta presso centri e circoli sportivi.

Art.1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

Comma 10

f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, L’ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE SVOLTE ALL’APERTO PRESSO CENTRI E CIRCOLI SPORTIVI, PUBBLICI E PRIVATI, SONO CONSENTITE NEL RISPETTO DELLE NORME DI DISTANZIAMENTO SOCIALE E SENZA ALCUN ASSEMBRAMENTO, IN CONFORMITÀ CON LE LINEE GUIDA EMANATE DALL’UFFICIO PER LO SPORT, SENTITA LA FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA (FMSI) , CON LA PRESCRIZIONE CHE È INTERDETTO L’USO DEGLI SPOGLIATOI INTERNI A DETTI CIRCOLI; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

Per completezza di informazione si riportano di seguito le FAQ emanate dal Dipartimento dello Sport del Governo, attualmente in vigore.

A FAQ DI LIVELLO GENERALE

18. Un atleta tesserato per una Società Sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti?

Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità (zona arancione) è possibile spostarsi tra comuni come disposto dal DPCM ovvero “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.

20. In zona arancione un atleta tesserato per una società sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti, se non rientra tra coloro che si allenano per competizioni di interesse nazionale?

Per quanto concerne gli spostamenti al di fuori del proprio comune per consentire la specifica attività, si fa presente che il citato art. 2, comma 4, lettera b), in relazione alla mobilità nelle cosiddette zone arancioni, specifica che sono consentiti gli spostamenti all’interno del territorio per il rientro al proprio domicilio, nonché (…) per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza.
Pertanto, è possibile lo spostamento all’interno delle zone arancioni per praticare le attività di allenamento consentite in generale dalla norma e nei limiti di quanto previsto dalla citata lettera b) dell’art. 2, comma 4.
Si ricorda che tutti gli spostamenti in zona arancione devono essere giustificati ricorrendo all’uso del modulo di autocertificazione.



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