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Giudice Sportivo, #SerieC1Futsal: Città di Sora-Gap va ripetuta. Ecco perché

 23/10/2024 Letto 1912 volte

Categoria:    Serie C1
Autore:    Redazione
Società:    VARIE





Il Giudice Sportivo Alessandro Cavanna, come si evince dal Comunicato Ufficiale numero 71, ha ordinato la ripetizione di Città di Sora-Gap, gara valevole per la quinta giornata del girone A della Serie C1 laziale. L'incontro era stato sospeso dal direttore di gara sul punteggio di 4-2 in favore dei padroni di casa. Di seguito il testo con le motivazioni integrali e il link con tutti gli altri provvedimenti.

IL TESTO - Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe rileva; "Al 8' e 40" a seguito di un fallo di gioco subito dal calciatore n. 13 della società GAP (RACOLI Giacomo), il calciatore n. 3 (FALIERO Samuele) della società Città di Sora, da terra, colpiva in reazione l'avversario con un violento calcio ad una gamba. L'Arbitro si apprestava a comminare l'ammonizione al n. 13 della società GAP e l'espulsione al n. 3 della società Città di Sora.

In questo frangente gli occupanti delle panchine di entrambe le società si alzavano e si avvicinavano al punto ove era avvenuta l'infrazione e, contestualmente, alcuni sostenitori della società Città di Sora, posti dietro la panchina della società GAP, entravano indebitamente sul terreno di gioco avvicinandosi alla stessa e uno, in particolare, di detti sostenitori, riconoscibile in quanto indossante una felpa con lo stemma sociale, inveniva contro il calciatore n. 18 (VENDITTELLI Matteo) della società GAP, in panchina egli sferrava due violenti pugni al volto. Il Vendittelli reagiva, colpendo a sua volta con un pugno al volto il sostenitore.

A questo punto, si accendeva una zuffa in campo che coinvolgeva una ventina di sostenito della società Città di Sora e tesserati della societò GAP, che si colpivano vicendevolmente. Grazie all'intervento dei Dirigenti della società ospitante, dopo circa 5' la situazione rientrava nella normalità e i sostenitori locali più violenti venivano fatti allontanare dall'impianto sportivo.Questi ultimi, nell'uscire dal palazzetto, incrociavano alcuni sostenitori della società GAP, venendo a contatto verbalmente e fisicamente. Ristabilita la situazione, i calciatori della società GAP manifestavano di non voler proseguire la gara."L'Arbitro, ritenendo che non ci fossero più le condizioni di sicurezzaper proseguire la gara, poiché, a suo dire "quanto accaduto si sarebbepotuto ripetere" e quelle emotive "considerato che il tutto avrebbe potuto avere ripercussioni sul comportamento di calciatori e Dirigentiin campo", comunicava ai capitani la sua intenzione di sospendere definitivamente l'incontro ed emetteva il triplice fischio finale, senza avere riscontri di alcun genere contrari.

Rientrato negli spogliatoi, constatava la normalità della situazione".In considerazione a quanto sopra, l'arbitro non ha messo in atto tuttoquanto previsto dal regolamento, poiché avrebbe dovuto chiedere l'intervento dei capitani e verificare se esistessero o meno le condizioni per riprendere l'incontro. In funzione a quanto sopra, questo organo giudicante, non rilevando situazioni di particolare pericolo per l'arbitro e per i tesserati delle due società, avvalendosi del dispositivo di cui all'art.10, comma 5 lett. c) del C.G.S.

DELIBERA
1) di annullare il provvedimento di sospensione della gara di cui in epigrafe adottato dall'arbitro;
2) di ordinare la ripetizione della gara di cui in oggetto, dando mandato al Comitato Regionale Lazio per quanto di competenza;
3) il calciatore della società Città di Sora n. 3 FALIERO Samuele è daconsiderarsi espulso per aver colpito un avversario dal quale aveva subito un fallo di gioco, in reazione, con un violento calcio ad una gamba, con n. 3 giornate di squalifica;
4) i seguenti calciatori della società GAP sono da considerarsi: - n. 13 RACOLI Giacomo, ammonito, - n. 18 VENDITTELLI Matteo, espulso per aver colpito un sostenitore della società avversaria, che lo aveva aggredito, con un pugno al volto, con n. 2 giornate di squalifica;
5) Società Città di Sora ammenda di Euro 300,00 e 1 giornata di gare a porte chiuse, per il comportamento violento dei propri sostenitori, entrati indebitamente nel recinto di gioco, nei confronti di tesseratie sostenitori della societò avversaria;
6) Società GAP SSD ammenda di Euro 200,00, perchè propri sostenitori venivano a contatto con sostenitori della società avversaria nell'abbandonare l'impianto sportivo e perchè propri tesserati, non identificati, venivano a contatto con i medesimi sostenitori avversari, entrati indebitamente all'interno del recinto di gioco.

SCARICA IL COMUNICATO N. 71


Redazione C5 Live




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